Traduzione di cortesia. Fa fede il testo originale in lingua albanese.
Statuto del Consiglio presbiterale
ARTICOLO 1
È costituito nell’Arcidiocesi di Scutari-Pult il Consiglio presbiterale (C.P.), a norma dei canoni 495 e 501 C.I.C., ed è retto dal presente Statuto.
Natura e finalità
ARTICOLO 2
Il C.P. è un organismo collegiale, formato da un gruppo di sacerdoti, diocesani e religiosi, che rappresentano l’intero presbiterio dell’Arcidiocesi.
ARTICOLO 3
Il C.P. promuove ed esprime la comunione interna del presbiterio con il Vescovo e la fraternità tra i presbiteri in uno spirito di solidarietà operosa.
Favorisce e attua in modo stabile una collaborazione concreta ed efficace nell’azione pastorale della Diocesi.
ARTICOLO 4
Il C.P. ha solo voto consultivo. Esso è ascoltato dal Vescovo negli affari di maggiore importanza e quando deve esprimere il consenso o il consiglio (can. 127), nei casi previsti dal CIC (1).
ARTICOLO 5
Il C.P. non può mai agire senza il Vescovo diocesano né sostituirsi in alcun modo alla responsabilità del Vescovo, al quale soltanto spetta anche il compito di rendere pubbliche le decisioni prese (can. 500 § 2.3).
Compiti
ARTICOLO 6
Spetta al C.P. “coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi a norma del diritto, allo scopo di promuovere il più possibile il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata” (can. 495 § 1).
ARTICOLO 7
Il Vescovo propone o accetta la trattazione delle questioni più importanti riguardanti:
- 1. la vita dei presbiteri: santificazione, formazione permanente e aggiornamento culturale, situazione logistica, sanitaria, socio-economica;
- 2. il ministero sacerdotale svolto a beneficio della comunità ecclesiale: evangelizzazione, catechesi, azione missionaria, educazione cattolica, mezzi di comunicazione sociale, culto, attività di apostolato promozionale e assistenziale;
- 3. la santificazione dei fedeli: laici, chierici, religiosi;
- 4. il governo pastorale, nei suoi diversi aspetti, e le esigenze del servizio e della carità cristiana;
- 5. il suggerimento di norme da emanare eventualmente. Il Vescovo tratta con il Consiglio i casi previsti dal CIC che richiedono il parere del Consiglio o il consenso del Consiglio stesso.
Limiti
ARTICOLO 8
Non sono di competenza del C.P. “le questioni che per loro natura richiedono riservatezza nel modo di procedere”, o che potrebbero “ledere il diritto di ciascuna persona a difendere la propria intimità” (can. 220).
Attribuzioni
ARTICOLO 9
È diritto-dovere del C.P. partecipare con voto consultivo:
- a) al Concilio provinciale, con due suoi membri designati collegialmente (can. 443 § 5);
- b) al Sinodo diocesano, con tutti i suoi membri (can. 463 § 1, n. 4);
- c) alla designazione dei due “parroci consultori” “Episcopo proponente” (can. 1742 § 1), nell’esame di eventuali casi di rimozione o di trasferimento di un parroco (can. 1750).
ARTICOLO 10
Tra i membri del C.P. il Vescovo sceglie liberamente 6 sacerdoti, costituendo con essi, per un quinquennio, il Collegio dei consultori, con i compiti stabiliti dal Diritto (can. 502 § 1).
Membri
ARTICOLO 11
Il C.P. è composto:
- da membri eletti liberamente dal presbiterio, secondo le prescrizioni dei canoni (can. ….) e del presente statuto;
- da membri di diritto, in ragione dell’ufficio che ricoprono;
- da membri nominati liberamente dal Vescovo (can. 497). Essi servono a dare al C.P. un maggiore equilibrio, a integrare la rappresentanza delle diverse zone pastorali (can. 499), dei diversi ministeri o per competenze specifiche.
ARTICOLO 12
- a) Sono membri di diritto:
il Vicario generale
i Vicari zonali
ARTICOLO 13
Sono membri eletti n. 7 sacerdoti, dei quali:
- n. 4 del clero diocesano, così ripartiti: 1 per ciascuna zona pastorale
- n. 3 dei religiosi.
Elezioni
ARTICOLO 14
Il diritto di elezione, sia attivo sia passivo, spetta:
- a) a tutti i sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi;
- b) ai sacerdoti “Fidei Donum” del clero diocesano;
- c) ai sacerdoti religiosi che dimorano e operano nella Diocesi (can. 498).
Durata
ARTICOLO 15
Il C.P. resta in carica per un quinquennio, al termine del quale i membri possono essere confermati per un secondo quinquennio, ma non oltre, al fine di favorire l’avvicendamento e la partecipazione (can. 501 § 1).
L’avvicendamento riguarda i membri del clero eletti o nominati dal Vescovo, non i membri di diritto “ratione officii”, i quali per ciò stesso continuano a far parte del C.P. finché conservano il loro ufficio. Cessando dal loro ufficio, cessano per ciò stesso anche dal C.P. e al loro posto subentrano di diritto i nuovi titolari.
Scioglimento
ARTICOLO 16
Il Vescovo può sciogliere il C.P. se questo “non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi o ne abusa gravemente (…) ma deve costituirlo nuovamente entro un anno” (can. 501 § 3).
ARTICOLO 17
In caso di sede episcopale vacante il C.P. cessa ipso iure e le sue funzioni sono adempiute dal Collegio dei consultori (can. 501 § 2).
Il Presidente
ARTICOLO 18
Presidente del C.P. è il Vescovo diocesano. In quanto tale ha il diritto esclusivo di:
- convocare il C.P.
- presiederlo
- disporre lo svolgimento dei lavori, formulando l’ordine del giorno e indicando le materie e i problemi da trattare
- accogliere le questioni proposte dai membri (can. 500 § 1).
In caso di suo impedimento, il Vescovo può far presiedere il C.P. dal Vicario generale o da un suo delegato nominato “ad actum”.
Le riunioni
ARTICOLO 19
Il C.P. si riunisce ordinariamente due volte l’anno e ogni volta che il Vescovo lo ritenga necessario. Può riunirsi anche su richiesta di almeno un terzo dei membri.
Il Segretario
ARTICOLO 20
Il Vescovo è coadiuvato da un segretario da lui nominato tra i membri, sentito il C.P.
Al termine di ogni riunione il segretario del C.P. redigerà il verbale, che sarà letto e approvato nella seduta successiva e trascritto nell’apposito registro.
Il Regolamento
ARTICOLO 21
Il funzionamento del C.P. è disciplinato dal regolamento allegato al presente statuto, del quale costituisce parte integrante.
ARTICOLO 22
Il presente statuto del C.P., promulgato in data (pa plotësuar), entrerà in vigore dal (pa plotësuar)
Dato a Scutari, (pa plotësuar)
Il Cancelliere L’Arcivescovo
- 1) Casi previsti dal C.I.C. che richiedono il parere del Consiglio o il consenso del C.P.:
- celebrazione del Sinodo diocesano (can. 161)
- erezione, soppressione, modifica delle parrocchie (can. 515)
- remunerazione dei sacerdoti (can. 531)
- costituzione del Consiglio pastorale parr. (can. 536)
- costruzione di nuove chiese (can. 1215)
- imposizione di tributi (can. 1263)
- costituzione del gruppo di parroci nelle procedure di rimozione (can. 1742)
- destinazione delle offerte versate nella cassa parrocchiale (can. 531)
- riduzione di una chiesa a uso profano (can. 1222 § 2).
Regolamento del Consiglio presbiterale
Costituzione
ARTICOLO 1
Il funzionamento del C.P. dell’Arcidiocesi di Scutari-Pult è regolato dal Regolamento che segue.
Esercizio del voto
ARTICOLO 2
Il diritto di voto di cui all’articolo 14 dello Statuto si esercita così:
- 1- da tutti i sacerdoti diocesani incardinati e dai sacerdoti “Fidei donum”, secondo l’articolo 13 dello Statuto e secondo ciascuna zona pastorale.
- 2- da tutti i sacerdoti religiosi che dimorano od operano nella Diocesi, secondo l’articolo 13 dello Statuto.
L’elezione
ARTICOLO 3
L’elezione avviene a norma del can. 119 § 1 e secondo le norme particolari stabilite dal Vescovo diocesano nell’articolo 13 dello statuto. La convocazione si attua a norma del can. 166.
È necessario che, nella seduta fissata per la votazione, sia presente la maggior parte di coloro che devono essere convocati (can. 119 nn. 1-2). La votazione si svolge per il clero diocesano e per la categoria dei religiosi.
Dopo due scrutini senza esito, la votazione si fa sui due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, se sono più di due, sui due più anziani di età (ballottaggio).
Nel terzo scrutinio, se persiste la parità, si considera eletto il più anziano di età (can. 119 n. 1), senza che sia necessario procedere a un quarto scrutinio.
Durata
ARTICOLO 4
Ciascun consigliere resta in carica per l’intero quinquennio (articolo 15 dello Statuto), salvo i casi in cui:
- a) i membri di diritto cessino dall’ufficio
- b) i membri eletti abbiano perso l’ufficio o abbiano cambiato la categoria in rappresentanza della quale erano stati eletti c) i membri nominati dal Vescovo siano stati rimossi dal medesimo per una causa giusta e grave.
Successione
ARTICOLO 5
Quando un posto diventa vacante, per le cause indicate nell’articolo 4 o per dimissioni o per morte, lo occupa:
- a) per i membri di diritto, il nuovo titolare di quell’ufficio;
- b) per i membri eletti, il primo dei non eletti nella rispettiva categoria e nella relativa votazione;
- c) per i nominati dal Vescovo, se egli lo riterrà opportuno, il nuovo candidato da lui designato.
Rinnovo
ARTICOLO 6
Il C.P. si rinnova allo scadere del quinquennio (articolo 15 dello Statuto) o quando è sciolto dal Vescovo (can. 501 § 3) o quando la sede episcopale viene provvista del nuovo Vescovo.
Nel primo caso la ricostituzione avverrà entro sei mesi; negli altri due casi, entro un anno dallo scioglimento o dalla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 501).
Le riunioni
ARTICOLO 7
Il C.P. si riunisce ordinariamente due volte l’anno e ogni volta che il Vescovo lo ritenga opportuno, o anche su richiesta di almeno 1/3 dei membri (articolo 19 dello Statuto).
ARTICOLO 8
Lo svolgimento delle riunioni prevede:
- a) una preghiera iniziale;
- b) la lettura e l’approvazione per alzata di mano del verbale della riunione precedente;
- c) la presentazione degli argomenti all’ordine del giorno da parte dei relatori a ciò designati dal Vescovo;
- d) la discussione sugli argomenti proposti. Ciascun membro può intervenire nella discussione, ma non più di due volte sullo stesso argomento.
- e) la preghiera conclusiva.
Validità delle riunioni
ARTICOLO 9
Per la validità della riunione, sia ordinaria sia straordinaria (articolo 7 del Regolamento), è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
ARTICOLO 10
Se il Vescovo intende mettere ai voti una decisione, egli stesso indicherà la maggioranza richiesta per la validità e la forma della votazione, palese o segreta; altrimenti si applicherà il disposto del can. 119 § 2.
ARTICOLO 11
Per la validità sia delle riunioni sia delle eventuali votazioni non sono ammesse né la delega ad altri membri né la sostituzione.
Le assenze
ARTICOLO 12
Le assenze dovranno essere comunicate per tempo alla Segreteria del C.P., giustificate e registrate nel verbale di ogni riunione.
Chi è assente per tre riunioni consecutive senza giustificazione decade automaticamente dal C.P.
Gli esperti
ARTICOLO 13
Il Vescovo può consentire che il C.P. si avvalga dell’opera di esperti, o nominare alcune commissioni, o costituire gruppi di studio per l’esame e la soluzione di determinati problemi.
Rapporti con il presbiterio
ARTICOLO 14
I membri del C.P., consapevoli di essere rappresentanti dell’intero presbiterio, devono sempre informare e ascoltare i confratelli riguardo agli argomenti posti all’ordine del giorno, farsi loro portavoce e stimolarli a proporre argomenti utili al buon andamento della Diocesi.
Per l’informazione di tutti, a cura della Segreteria del C.P., il Vescovo può diffondere alcuni comunicati.
Il Segretario
ARTICOLO 15
È compito del Segretario del C.P. (articolo 20 dello Statuto):
- a) inviare ai membri l’avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno;
- b) redigere i verbali;
- c) comunicare le decadenze e le sostituzioni dei membri;
- d) raccogliere e conservare presso la Curia i documenti e gli atti relativi all’attività del C.P.
ARTICOLO 16
Il presente regolamento entra in vigore dalla stessa data dello Statuto del C.P., del quale costituisce parte integrante.
Scutari, (pa plotësuar)
Il Cancelliere L’Arcivescovo